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La nuova contribuzione per aderire a EBNA/FSBA
A partire dal 1° luglio 2010, la bilateralità prevista dagli accordi e dai contratti collettivi
dell'artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di
categoria firmatarie degli accordi medesimi, in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che
sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto
all'interno dei contratti collettivi di categoria, e rappresentano un diritto contrattuale di ogni
lavoratore. L’impresa, aderendo alla nuova bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi
contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori.
Nel 2016, i Consigli Direttivi di EBNA e di FSBA hanno deliberato in merito alla nuova
contribuzione a cui devono attenersi le imprese e i lavoratori al fine di ottenere le prestazioni previste
dal Decreto Legislativo 148/2015.
Come contribuire ad EBNA/FSBA
I versamenti mensili in sintesi
Aziende per le quali non trovano applicazione
i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del D.Lgs. 148/2015
rigo unico dato dalla somma di 7,65 euro
+ 0,45% a carico dell’azienda
Su F24, sezione INPS, con codice EBNA,
+ 0,15% a carico del dipendente [quest’ultimo
per ciascun dipendente
dal 1° luglio 2016 o all’avvio di FSBA se
antecedente]
Su DM10/UNIEMENS, con codice M980,
quota di solidarietà del 10% di contribuzione
per ciascun dipendente
su un imponibile mensile pari ad euro 2,27
Aziende per le quali trovano applicazione
i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del D.Lgs. 148/2015
Su F24, sezione INPS, con codice EBNA,
10,42 euro
per ciascun dipendente
Su DM10/UNIEMENS, con codice M980,
quota di solidarietà del 10% di contribuzione
per ciascun dipendente
su un imponibile mensile di euro 5,04
La quota per il 2016
L'EBNA, in conformità con quanto previsto dalla Legge 183/2014, dal D.Lgs. 148/2015, dagli accordi
interconfederali in materia e dalle relative comunicazioni del Ministero del Lavoro, il 19 gennaio 2016
ha deliberato quanto segue:
• A partire dal 1° gennaio 2016, per le imprese per le quali non trovano applicazione i trattamenti di
integrazione salariale previsti dal Titolo I° del D.Lgs. 148/2015, i versamenti per ogni lavoratore in
forza nel mese saranno composti dalla somma di una cifra fissa destinata ad EBNA pari a 7,65
euro al mese per 12 mensilità, e di una percentuale destinata ad FSBA calcolata sulla retribuzione
imponibile previdenziale pari allo 0,45% a carico dei datori di lavoro. A partire dal 1° luglio 2016,
tale percentuale sarà incrementata dello 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale.
L'incremento dello 0,15% sarà a carico dei lavoratori e la relativa somma sarà trattenuta dalla busta
paga degli stessi.
La quota di contribuzione in cifra fissa mensile pari a 7,65 euro è dovuta per intero anche per tutti i
lavoratori con contratto part-time, in quanto gli stessi lavoratori usufruiscono in egual misura delle
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prestazioni coperte dal contributo.
• Per le sole imprese per le quali trovano invece applicazione i trattamenti di integrazione
salariale previsti dal Titolo I° del D.Lgs. 148/2015 proseguiranno a versare 125 euro annui, in
ragione dell’applicazione dei Contratti nazionali di lavoro, e delle prestazioni loro erogate.
La relativa quota di contribuzione in cifra fissa mensile pari a 10,42 euro è dovuta per intero anche per
tutti i lavoratori con contratto part-time, in quanto gli stessi lavoratori usufruiscono in egual misura
delle prestazioni coperte dal contributo.
F24 ed Uniemens: come versare
Le imprese aderenti devono versare su F24 una quota omnicomprensiva per la nuova bilateralità.
L’iscrizione si perfeziona tramite versamento mensile su modello F24, rigo unico, nella “SEZIONE
INPS” con causale tributo “EBNA”, attribuito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 70/E del
08/07/2010.
Detto versamento ricomprende in un’unica quota quanto destinato a EBNA e funzionamento FSBA, la
sicurezza sul lavoro, le quote per la rappresentanza e le prestazioni che vengono erogate dagli Enti
Bilaterali Regionali nonché il loro funzionamento.
Parallelamente, nella denuncia Uniemens, nella sezione denuncia individuale, occorre valorizzare il
codice “EBNA” (INPS, circ. 122/2010) nell’elemento <CodConv> dell’elemento <Conv>, con il
relativo importo mensile, composto sia dalla quota fissa che dalla quota variabile, ed il relativo mese
di competenza del versamente effettuato nell’attributo <Periodo>.
La retribuzione imponibile previdenziale
La retribuzione imponibile previdenziale sulla quale calcolare le quote variabili della contribuzione
destinata a FSBA è determinata in applicazione delle disposizioni generali di legge. La retribuzione
imponibile utile al calcolo, pertanto, include anche le mensilità aggiuntive contrattualmente previste.
In assenza di retribuzione imponibile previdenziale nel mese (es. maternità, infortunio ecc.), resta
comunque dovuta la quota fissa della contribuzione EBNA pari a 7,65 euro a lavoratore.
Campo di applicazione
Le aziende che devono aderire ad EBNA ed FSBA sono, senza limiti dimensionali, tutte le imprese
artigiane di cui al codice contributivo INPS CSC 4, e tutte le imprese che adottano un contratto
dell’artigianato sottoscritto dalle confederazioni dell’artigianato e dai sindacati confederali.
Il contributo dovuto è unitario e dà diritto alle prestazioni previste dal D.Lgs. 148/2015 ed alle
prestazioni ulteriori previste dalla contrattazione collettiva nazionale e regionale in favore dei
lavoratori e delle imprese.
Il contributo è relativo a tutti i lavoratori dipendenti in forza, anche per frazione di mese, sia che
pratichino lavoro a tempo pieno che parziale.
Sono esclusi dal novero i dirigenti ed i lavoratori a domicilio. Sono altresì esclusi dal campo di
applicazione le imprese che adottano i CCNL dell’edilizia in quanto organizzate in altri fondi.
Le imprese per le quali trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal
Titolo I° del D.Lgs. 148/2015
Si tratta di quelle imprese, sia artigiane che non artigiane che applicano CCNL dell’artigianato, le
quali siano contemporaneamente beneficiarie di trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo
I del D.Lgs. 148/2015 (es. imprese industriali soggette a Cigo e/o Cigs; imprese artigiane dell’indotto
con più di 15 dipendenti soggetti a Cigs; ecc.).
Contributo di solidarietà INPS (codice M980)
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La quota di solidarietà del 10% di contribuzione prevista dalla Legge 103/1991 è dovuta per la
contribuzione di euro 27,25 e 60,50 annui (rispettivamente per le imprese per le quali non trovano o
trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del Decreto 148/2015)
relativa alle prestazioni ed al funzionamento degli Enti Bilaterali Regionali.
Procedura per il rimborso di eventuali somme non dovute
In caso di versamenti duplicati, erronei o non dovuti è possibile chiedere il rimborso. E’ sufficiente
inviare all'Ente Bilaterale regionale di riferimento la richiesta di rimborso.
Non è possibile, così come chiarito dalla Direzione Generale dell’I.N.P.S. con circolare n. 39 del
22.02.2011, portare a conguaglio i predetti crediti nei confronti dell’EBNA con debiti per partite
correnti. In altre parole, non è ammesso il recupero dei predetti importi nel modello F24 né
diminuendo il versamento relativo ad un debito corrente, né effettuando una compensazione esterna
nella delega di versamento fra eccedenza pregressa e debito corrente. In tali casi, il datore di lavoro
potrà presentare richiesta di rimborso all’Ente Bilaterale Regionale.
Precisiamo che l'Ente Bilaterale Regionale si occupa della fase istruttoria delle pratiche di rimborso,
mentre è l'EBNA ad effettuare il relativo bonifico.
Alla contribuzione come sopra configurata, si aggiungono eventuali quote integrative versate in
favore della bilateralità regionale ai fini dell’erogazione di ulteriori prestazioni localmente definite
dagli accordi collettivi regionale.
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