Circolare n. 10 bis EBNA - FSBA

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CIRCOLARE n.10 bis / 2016
Ente Bilaterale Nazionale Artigianato
EBNA
Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigianato
FSBA
Premesso che a partire dal 1° luglio 2010, la bilateralità (EBNA Ente bilaterale nazionale artigianato / FSBA Fondo di
Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato) prevista dagli accordi e dai contratti collettivi dell'artigianato è un sistema che
coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria firmatarie degli accordi medesimi, in
quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e
normativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria, e rappresentano un diritto
contrattuale di ogni lavoratore, a decorrere dal 01/01/2016 prende avvio, a seguito adeguamento del FSBA alle
nuove prescrizioni di legge - art. 27 D.Lgs. 148/2015 – in materia di ammortizzatori sociali e fondi solidarietà, il nuovo
regime di contribuzione al sistema della bilateralità, come di seguito specificato:
CAMPO DI APPLICAZIONE
Le aziende che devono aderire ad EBNA ed FSBA sono, senza limiti dimensionali, tutte le imprese artigiane di cui al
codice contributivo INPS CSC 4 (aziende inquadrate previdenzialmente nel settore ARTIGIANATO), e tutte le imprese
che adottano un contratto dell’artigianato sottoscritto dalle confederazioni dell’artigianato e dai sindacati
confederali.
Il contributo dovuto è unitario e dà diritto alle prestazioni previste dal D.Lgs. 148/2015 (tutela in costanza di rapporto
di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa) ed alle prestazioni ulteriori previste dalla
contrattazione collettiva nazionale e regionale in favore dei lavoratori e delle imprese.
In particolare le prestazioni previste dal D.Lgs. 148/2015 sono le seguenti:
- assegno ordinario di integrazione salariale erogato in relazione alle causali previste dalla CIGO e dalla CIGS per un
importo almeno pari ai detti trattamenti che non potranno essere inferiori a 13 settimane in un biennio mobile e non
superiore alle durate massime previste dalla normativa per la CIGO e per la CIGS;
- Assegno di solidarietà erogato a seguito di accordi collettivi di riduzione di orario di lavoro stipulati dai datori di
lavoro con le OO.SS. al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamenti
collettivi o di licenziamenti individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo.
CONTRIBUZIONE 2016
- Per le imprese per le quali non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I° D.Lgs.
148/2015, i versamenti per ogni lavoratore in forza nel mese saranno composti dalla somma di una cifra
fissa destinata ad EBNA pari a 7,65 euro al mese per 12 mensilità, e di una percentuale destinata ad FSBA calcolata
sulla retribuzione imponibile previdenziale pari allo 0,45% a carico dei datori di lavoro (n.b.: tale contribuzione in %
relativa al mese di 01/2016 potrà essere versata entro 16/03/2016). A partire dal 1° luglio 2016, ovvero dalla data di
effettiva operatività di FSBA qualora questa fosse antecedente a tale data, tale percentuale sarà incrementata dello
0,15% della retribuzione imponibile previdenziale. L'incremento dello 0,15% sarà a carico dei lavoratori e la relativa
somma sarà trattenuta dalla busta paga degli stessi.
- Le sole imprese per le quali trovano invece applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I°
del D.Lgs. 148/2015 (es. imprese industriali soggette a Cigo e/o Cigs; imprese artigiane dell’indotto con più di 15
dipendenti soggetti a Cigs, ecc.) proseguiranno a versare 125 euro annui (10,42 euro mensili), in ragione
dell’applicazione dei Contratti nazionali di lavoro, e delle prestazioni loro erogate.
La quota di contribuzione in cifra fissa mensile è dovuta per intero anche per tutti i lavoratori con contratto parttime, in quanto gli stessi lavoratori usufruiscono in egual misura delle prestazioni coperte dal contributo.
Sono esclusi dal novero i dirigenti ed i lavoratori a domicilio; sono altresì esclusi dal campo di applicazione le imprese
che adottano i CCNL dell’edilizia in quanto organizzate in altri fondi.
Il contributo è relativo a tutti i lavoratori dipendenti in forza, anche per frazione di mese, sia che pratichino lavoro a
tempo pieno che parziale.
RETRIBUZIONE IMPONIBILE
La retribuzione imponibile previdenziale sulla quale calcolare le quote variabili della contribuzione destinata a FSBA è
determinata in applicazione delle disposizioni generali di legge. La retribuzione imponibile utile al calcolo, pertanto,
include anche le mensilità aggiuntive contrattualmente previste. In assenza di retribuzione imponibile previdenziale
nel mese (es. maternità, infortunio ecc.), resta comunque dovuta la quota fissa della contribuzione EBNA pari a 7,65
euro a lavoratore.
F24 / UNIEMENS
Le imprese devono versare su F24 una quota omnicomprensiva per la nuova bilateralità.
L’iscrizione si perfeziona tramite versamento mensile su modello F24, rigo unico, nella “SEZIONE INPS” con causale
tributo “EBNA”, attribuito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 70/E del 08/07/2010.
Parallelamente, nella denuncia Uniemens, nella sezione denuncia individuale, dovrà essere valorizzato il codice
“EBNA” (INPS, circ. 122/2010) nell’elemento <CodConv> dell’elemento <Conv>, con il relativo importo mensile,
composto sia dalla quota fissa che dalla quota variabile, ed il relativo mese di competenza del versamento effettuato
nell’attributo <Periodo>.
CONTRIBUOTO DI SOLIDARIETA’ INPS (codice M980)
La quota di solidarietà del 10% di contribuzione prevista dalla Legge 103/1991 è dovuta per la contribuzione di euro
27,25 e 60,50 annui (rispettivamente per le imprese per le quali non trovano o trovano applicazione i trattamenti di
integrazione salariale previsti dal Titolo I del Decreto 148/2015) relativa alle prestazioni ed al funzionamento degli
Enti Bilaterali Regionali.
Aziende per le quali non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I D.Lgs.
148/2015
Su F24, sezione INPS, con codice EBNA,
per ciascun dipendente
Su DM10/UNIEMENS, con codice M980,
per ciascun dipendente
rigo unico dato dalla somma di 7,65 euro
+ 0,45% a carico dell’azienda
+ 0,15% a carico del dipendente [quest’ultimo dal 1° luglio
2016 o all’avvio di FSBA se antecedente]
quota di solidarietà del 10% di contribuzione
su un imponibile mensile di euro 2,27
Aziende per le quali trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I D.Lgs.
148/2015
Su F24, sezione INPS, con codice EBNA,
per ciascun dipendente
Su DM10/UNIEMENS, con codice M980,
per ciascun dipendente
10,42 euro
quota di solidarietà del 10% di contribuzione
su un imponibile mensile di euro 5,04
PROCEDURA RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
In caso di versamenti duplicati, erronei o non dovuti è possibile chiedere il rimborso. E’ sufficiente inviare all'Ente
Bilaterale regionale di riferimento la richiesta di rimborso.
Non è possibile, così come chiarito dalla Direzione Generale dell’I.N.P.S. con circolare n. 39 del 22.02.2011, portare a
conguaglio i predetti crediti nei confronti dell’EBNA con debiti per partite correnti. In altre parole, non è ammesso il
recupero dei predetti importi nel modello F24 né diminuendo il versamento relativo ad un debito corrente, né
effettuando una compensazione esterna nella delega di versamento fra eccedenza pregressa e debito corrente. In
tali casi, il datore di lavoro potrà presentare richiesta di rimborso all’Ente Bilaterale Regionale.
Precisiamo che l'Ente Bilaterale Regionale si occupa della fase istruttoria delle pratiche di rimborso, mentre è l'EBNA
ad effettuare il relativo bonifico.
Alla contribuzione come sopra configurata, si aggiungono eventuali quote integrative versate in favore della
bilateralità regionale ai fini dell’erogazione di ulteriori prestazioni localmente definite dagli accordi collettivi
regionale.
Vi ricordiamo che la presente circolare è consultabile anche sul ns. sito www.terrazzini.it
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS – 12/02/2016