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BILANCIO

Bilancio rinviato al 31 marzo 2017, ma restano invariate le altre scadenze

Il rinvio di un mese del termine per l'approvazione del preventivo degli enti locali disposto dal decreto "mille proroghe" non sposta la scadenza del 31 gennaio per usufruire della deroga sul fondo pluriennale vincolato prevista dalla legge di bilancio. Come abbiamo visto, il tradizionale provvedimento di fine anno (D.L. 244/2016) ha ulteriormente posticipato dal 28 febbraio al 31 marzo la data ultima entro cui comuni, province e città metropolitane dovranno varare il documento contabile relativo al triennio 2017-2019, ma si è disinteressato delle altre scadenze ad esso collegate. Prima fra tutte, di quella prevista dal comma 467 della l. 232/2016, che permette una maggiore flessibilità nella gestione del fondo pluriennale vincolato (fpv) alle amministrazioni che anticiperanno i tempi, chiudendo la partita in consiglio entro la fine di questo mese. In tali casi e solo in tali casi sarà possibile conservare a fpv le risorse destinate nel 2015 a finanziare investimenti per lavori pubblici non ancora conclusi. La norma, del resto, è stata pensata come una premialità a favore degli enti più virtuosi sulla strada della "normalizzazione" dei tempi che regolano la vita della finanza locale. Essa consente di guadagnare un anno di tempo sull'attuazione delle opere, mantenendo "dentro" ai vincoli del pareggio di bilancio risorse che, a rigore, dovrebbero essere riportate in avanzo vincolato ed eventualmente riapplicate con impatto negativo sul saldo di finanza pubblica. Ricordiamo che, oltre al paletto rappresentato dalla data di approvazione del previsionale, vi sono altre due condizioni da rispettare: il fpv deve essere nato nel 2015 (al più tardi in sede di riaccertamento ordinario del residui) e occorre rispettare il vincolo originariamente attribuito alla risorse. Per esempio, se si era programmato di realizzare una nuova scuola, non si può adesso utilizzare gli stessi soldi non spesi per finanziare una bocciofila o un campo di calcetto. Possibile, invece, riprogrammare eventuali economie da ribassi d'asta, anche in tal caso nell'ambito della missione e del programma di spesa individuato a suo tempo. Un'altra scadenza "dimenticata" dal "mille proroghe" è quella per l'approvazione della nota di aggiornamento al Dup 2017-2019, che il comma 455 della legge 232/2016 ha fissato allo scorso 31 dicembre. Questo termine è quindi scaduto, ma occorre ribadire che esso è meramente ordinatorio, non essendo previste sanzioni o poteri sostitutivi in caso di suo mancato rispetto. Anzi, poiché Dup e bilancio devono essere allineati, è opportuno differire il via libera alla nota di aggiornamento al momento in cui il quadro dei conti sarà puntualmente definito. La faq 10 di Arconet, del resto, ammette espressamente che i due documenti possano essere licenziati anche nella stessa seduta consiliare, rispettando solo l'ordine logico di priorità che impone che il Dup preceda il bilancio.

Fonte: Contabilità finanza e tributi del 10/01/2017 Autore: Matteo Barbero