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A cura del Comitato Scientifico:
Pozzato Giuseppe Commercialista e Revisore Legale,
Gasparinetti Raffaella Commercialista,
Bisson Alessandra Commercialista,
Silvestri Michela Consulente del Lavoro,
Chemello Valeria Consulente del Lavoro,
Zimello Edoardo Consulente Aziendale,
Pozzato Alice Dottore in Economia,
Tognon Laura Dottore in Economia,
Casarotto Claudio Commercialista e Revisore Legale,
Tessaro Mauro Commercialista e Revisore Legale,
Todeschini Stefano Commercialista e Revisore Legale,
Cipolla Fernando Consulente Tributario,
Maino Mariarosa Avvocato,
Fracasso Maria Avvocato,
De Negri Enrico Avvocato,
Manzin Valentina Dottore in Economia.
Circolare informativa monotematica n.5 del 17 Marzo 2015
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Formazione, organizzazione convegni, elaborazione dati
Via Vecchia Ferriera n.13 – 36100 Vicenza
Codice Fiscale, Partita Iva e Registro Imprese n.01752550242 - Capitale Sociale euro 10.400 – Numero REA VI182218
LE NOVITA’ DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO
La Legge di Stabilità 2015 ha modificato radicalmente l’istituto del ravvedimento
operoso rendendolo più flessibile, ampliando l’ambito temporale, limitando le cause
ostative all’applicazione del ravvedimento e apportando significative modifiche alle
sanzioni.
Finalità della nuova Legge è quella di introdurre nuove e più avanzate forme di
comunicazione tra il contribuente e l’Amministrazione Finanziaria.
Il ravvedimento operoso è un istituto giuridico con il quale il contribuente può sanare
spontaneamente, entro certi termini, violazioni, irregolarità o omissioni tributarie versando una
sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria, l’imposta (eventualmente) dovuta e gli interessi
calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. L’entità della sanzione varia in
relazione alla tempestività del ravvedimento e del tipo di violazione.
Il ravvedimento operoso costituisce uno strumento immediato ed efficace per evitare
l’instaurazione del contenzioso fiscale, a patto che ricorrano le condizioni richieste dalla legge e
venga utilizzato entro i limiti di tempo prefissati.
La Legge di Stabilità 2015 consente l’effettuazione del ravvedimento operoso fino allo
spirare dell’ordinario termine di accertamento e non più solo fino al termine di presentazione
della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione.
A decorrere dal 1^ gennaio 2015 mutano radicalmente le regole per la gestione
dell’istituto, per due ordini di motivi:
da un lato, la Legge di Stabilità riscrive le norme e rende il ravvedimento la modalità
principale per regolarizzare in modo spontaneo la posizione del contribuente prima che
si
concretizzino
contestazioni
da
parte
dell’Agenzia
delle
Entrate,
addirittura
determinando la cancellazione di altri istituti deflattivi (ad esempio, la definizione del
processo verbale e dell’invito a comparire);
per altro verso, scende ulteriormente il tasso di interesse che dovrà essere applicato
per i conteggi nei quali si rimedia ad un omesso o tardivo versamento di imposta.
In relazione al mutato approccio generale, si fa presente che l’intervento dovrebbe essere
finalizzato a realizzare quel miglior rapporto di trasparenza tra Amministrazione Finanziaria e
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contribuente, fondato, tra l’altro, sulla messa a disposizione di ogni soggetto di tutte le
informazioni disponibili in seno all’Amministrazione Finanziaria. Ove il contribuente comprenda
che la propria posizione, valutando i dati presenti in archivio, possa essere meritevole di
un’integrazione, il ravvedimento operoso rappresenterebbe lo strumento mediante il quale sarà
possibile beneficiare della riduzione delle sanzioni a fronte dell’autodenuncia spontanea.
La modifica alle regole del ravvedimento dal 2015
Prima della Legge di Stabilità 2015 per usufruire del ravvedimento operoso occorreva
rispettare determinati limiti di tempo. Inoltre era necessario che:
la violazione non fosse stata constatata e notificata a chi l’avesse commessa;
non fossero iniziati accessi, ispezioni e verifiche;
non fossero iniziate altre attività di accertamento.
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A partire dal 01.01.2015 tali cause ostative, per i tributi esclusivamente amministrati
dall’Agenzia delle Entrate, non operano più ed il ravvedimento è inibito solo dalla notifica degli
atti di liquidazione ed accertamento.
Per le violazioni relative ai tributi gestiti da altri enti impositori, le cause ostative che non
consentono di usufruire del ravvedimento operoso sono:
la constatazione della violazione;
l’inizio di accessi, ispezioni e verifiche o altre attività amministrative di cui l’autore
o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Per i tributi gestiti dall’Agenzia delle
Entrate
Per i tributi gestiti da altri Enti
impositori
Ires, Irpef e relative addizionali;
Irap;
ritenute, imposte sostitutive;
imposte indirette: IVA; imposta di registro
e ipotecarie e catastali;
canone RAI, contributo di solidarietà, ecc.
Agenzia delle Dogane: dazi, accise e IVA
riscossa in Dogana.
Agenzia del Territorio: tributi catastali, ecc.
Enti locali: IMU, TASI, TARI, imposte
provinciali o regionali
le cause ostative che impediscono il ravvedimento operoso
Sono solamente:
1. la notifica di un avviso bonario;
2. la
notifica
di
un
avviso
accertamento, di liquidazione o
irrogazione delle sanzioni
di
di
Ciò significa, che il ravvedimento può essere
posto in essere anche se sono già cominciate
azioni di ispezione, verifica o accertamento
Sono:
1.
2.
la constatazione della violazione;
l’inizio di accessi, ispezioni, verifiche o
altre
attività
amministrative
di
accertamento delle quali l'autore o i
soggetti solidalmente obbligati, abbiano
avuto formale conoscenza:
Ciò significa che il ravvedimento non può essere
posto in essere senza il requisito della
spontaneità
In merito alle nuove misure della riduzione delle sanzioni, va rammentato che la
precedente stesura della norma individuava solo tre casistiche differenziate:
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1.
quella dei tardivi versamenti rimediati entro 30 giorni dalla originaria scadenza (riduzione
delle sanzioni ad 1/10);
2.
quella degli errori (di qualsiasi natura) rimediati entro il termine di presentazione della
dichiarazione del periodo di imposta in cui era commessa la violazione (riduzione delle
sanzioni ad 1/8);
3.
quella della dichiarazione tardiva, presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, con
riduzione delle sanzioni ad 1/10.
Dopo le modifiche qui in commento, invece, il panorama è riassumibile con la tabella che segue:
Tardivo versamento del tributo
Qualsiasi tipo di violazione
Qualsiasi tipo di violazione
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Qualsiasi tipo di violazione
Qualsiasi tipo di violazione
Qualsiasi tipo di violazione
Presentazione
dichiarazione
tardiva
della
Entro 30 giorni dalla scadenza
Entro 90 giorni dal termine di presentazione del
modello
Entro il termine di presentazione della
dichiarazione
Entro il termine di presentazione della
dichiarazione successiva
Successivamente al termine di presentazione
della dichiarazione
Dopo che sia stato notificato il PVC che
contesta la violazione
Entro 90 giorni dalla scadenza originaria
1/10
Tutti
1/9
Tutti
1/8
Tutti
1/7
1/6
Solo tributi gestiti
dalla
Agenzia Entrate
1/5
1/10
Tutti
I contribuenti possono regolarizzare gli errori, le omissioni ed i versamenti carenti
effettuando spontaneamente il pagamento:
dell’ imposta dovuta;
degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento
avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
della sanzione che varia in relazione alla tempestività del ravvedimento e del tipo
di violazione.
La modifica del tasso di interesse legale
La misura del tasso legale di interesse è stata oggetto di riduzione ad opera del D.M. 11
dicembre 2014 che ha previsto la nuova misura dello 0,5% applicabile a decorrere dal 01
gennaio 2015.
Ciò significa ad esempio che, volendo ravvedere l’acconto Iva di 100.000 euro non versato
lo scorso 29 dicembre, entro il 30° giorno successivo, si dovrà procedere come segue:
Sanzione ridotta
Interessi sul 2014 al 1% (2 giorni)
Interessi sul 2015 allo 0,5% (28 giorni)
Totale complessivo interessi
Tributo dovuto
TOTALE DA VERSARE
100.000 x 3%
100.000 x 2 x 1 : 36.500
100.000 x 28 x 0,5 : 36.500
5,48 + 38,36
3.000,00
5,48
38,36
43,84
100.000,00
103.043,48
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Abrogazione di altri istituti deflativi
Le modifiche di cui sopra che, quantomeno per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate,
permettono un’ampia gamma di scelte in un altrettanto ampio periodo temporale, hanno indotto
il legislatore ad abrogare, a decorrere dal 2016, i seguenti istituti deflativi del contenzioso:
adesione ai processi verbali di constatazione (pvc) entro 30 gg. dalla data di consegna, con
riduzione ad 1/6 delle sanzioni;
adesione agli inviti al contraddittorio, con riduzione delle sanzioni ad 1/6 della misura
irrogata;
definizione dell’accertamento, non preceduto da processo verbale di constatazione né da
invito al contradditorio, entro il termine di presentazione del ricorso, con riduzione delle
sanzioni ad 1/6.
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